ARTICOLO 4, COMMA 5° DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

 

5. Sono requisiti per ottenere l’affiliazione alla F.I.S.:

a) L’esistenza di una associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002 e successive modifiche e integrazioni
b) L’esistenza di uno Statuto associativo, approvato con votazione nell’Assemblea della Società stessa, conforme alle direttive del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.S., che deve essere approvato secondo quanto previsto al precedente comma 3;

c) L’esistenza di organi dirigenti, regolarmente eletti in Assemblea sulla base del principio di democrazia interna, già tesserati alla F.I.S. o dei quali si richiede il tesseramento alla FIS contemporaneamente alla presentazione della domanda di affiliazione;

d) L’esistenza di norme nello Statuto sociale regolanti l’ammissione dei Soci, l’elettorato attivo e passivo degli stessi; l’esercizio del diritto di voto in Assemblea limitato soltanto da ragioni di età e, comunque, consentito a tutti i maggiorenni, i limiti di durata delle cariche sociali elettive non superiori al quadriennio olimpico, la necessità che tutti i soci aventi diritto a voto nelle assemblee elettive per cariche sociali siano tesserati alla F.I.S.;

e) La disponibilità di almeno un Tecnico abilitato, Maestro o Istruttore Nazionale, riconosciuto dalla F.I.S. ai sensi dell'Art. 1, comma 9;

f) Un numero non inferiore a 10 atleti;

g) La disponibilità di un locale idoneo, secondo le disposizioni del Regolamento Organico.
h) Ove l’Affiliato disponga di più di una sede, ciascuna dovrà possedere i requisiti di cui ai punti e) e g).