BOZZA
Statuto
di associazione sportiva non riconosciuta
Articolo 1 -
Denominazione e sede sociale
E'
costituita una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e segg. Codice
Civile, denominata “………………………………………….……
associazione sportiva dilettantistica”.
Articolo 2 - Scopo
1.
L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita
dell’associazione non potranno essere distribuiti tra i soci, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva connessa alla pratica
della scherma, intesa come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la realizzazione e
l’organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro
tipo di attività motoria, utile a promuovere la conoscenza e la pratica della
scherma stessa, inclusa l’ attività didattica per l’avvio, l’ aggiornamento e
il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina. Per un miglior
raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l'attività di
gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive
abilitate alla pratica della disciplina della scherma. Nella propria sede,
potrà inoltre svolgere, previa delibera assembleare, altre attività ricreative
in esclusivo favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di
ristoro.
3. L'associazione è ispirata a principi
di democrazia e di pari opportunità e
caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle
prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall'obbligatorietà della
predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto
economico finanziario.
4. L'associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del
Coni, della FIE nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana
Scherma.
Articolo 3 – Durata e
Sede
La durata dell'associazione è fissata sino
al…………………( oppure illimitata ) e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri soci.
L’associazione ha la propria sede
in………………………………………………………………………………..
Articolo 4 – Soci
-Norme d'ammissione
Gli
associati sono suddivisi nelle seguenti categorie
a) soci Fondatori
b) soci Ordinari
c) Soci Onorari
d) Soci Sostenitori
Sono
soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo della
Associazione
Sono
soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa; essi debbono
sottoscrivere la richiesta di tesseramento alla Federazione Italiana Scherma.
Sono
soci Onorari coloro i quali, vengono nominati tali dall’Assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei confronti
dell’Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina e’ permanente,
solleva l’associato dal pagamento della quota annuale ma non conferisce diritto
al voto nelle assemblee dell’associazione.
Sono
soci Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività
sportiva svolta dall’associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali,
versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore
dell’associazione. I soci Sostenitori non hanno diritto di voto nelle
Assemblee.
1.
Possono
far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che
intendono partecipare alle attività svolte dall’associazione.
2.
Tutti
coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare
un'apposita domanda.
3.
La
validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda
stessa da parte del consiglio direttivo e al tesseramento alla Federazione
Italiana Scherma. La eventuale valutazione negativa espressa dal Consiglio
Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso ricorso
all’assemblea generale
4.
Nel
caso di un minorenne, la domanda di ammissione a socio dovrà essere
sottoscritta dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive
la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne. I genitori, rappresentanti del socio minorenne,
possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
5.
La
quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6.
L’adesione
all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo limitato.
Articolo 5 - Diritti
dei soci
1.
Tutti
i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione alle assemblee sociali. E’ necessario che tutti i soci aventi
diritto al voto nelle assemblee elettive per cariche sociali siano tesserati
alla Federazione Italiana Scherma. Tali diritti verranno automaticamente
acquisiti anche dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il
raggiungimento della maggiore età.
2.
Il
socio maggiorenne avrà il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno
dell’associazione in base a quanto previsto nel presente statuto.
3.
La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali.
Articolo 6 - Decadenza
dei soci
1.
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a)
dimissioni;
b)
morosità
protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il
pagamento della quota associativa;
c)
radiazione
deliberata dal consiglio direttivo.
d)
scioglimento
dell’associazione ai sensi dell’art. 20 del presente statuto.
2.
Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c), dovrà essere ratificato
dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla
data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà
essere convocato il socio in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si
procederà in contraddittorio con lo stesso
per l’esame dei fatti specifici che lo hanno generato.
3.
L'associato
radiato non potrà più essere ammesso nell'associazione.
Articolo 7 - Organi
dell'Associazione
Gli
organi sociali sono:
a)
l'assemblea dei soci;
b)
il
presidente;
c)
il
consiglio direttivo.
Articolo 8 - Assemblea
1. L'assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può
essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente
costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.
Dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in altro
luogo idoneo a garantire la più agevole
partecipazione degli associati.
3.
Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nella sede dell' associazione
almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora e l'ordine del
giorno, con le materie da trattare.
4.
L’ assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la
partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda
convocazione, a distanza di almeno un’ora, con qualsiasi numero di presenti.
5.
Salvo nel caso di scioglimento dell’associazione, devoluzione del patrimonio,
approvazione e modificazione dello Statuto, l’assemblea delibera validamente
con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un
voto.
6.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso
di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute
all’assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.
7.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella
assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le
suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.
8.
Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le
modalità e l’ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito
verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario
9.Tale
verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio
direttivo.
Articolo 9 - Partecipazione alle
assemblee
1.
Potranno prendere parte alle
assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con
il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso
di esecuzione.
2.
La morosità di un socio deve essere
dichiarata dal Consiglio direttivo prima dell’assemblea.
3. Ogni
socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di
un associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. Sono
compiti dell’assemblea in seduta ordinaria:
a)
eleggere con votazioni separate e con
scrutini successivi il Presidente e il consiglio direttivo;
b)
approvare gli indirizzi e le direttive
generali dell’associazione;
c)
approvare il rendiconto
economico-finanziario;
d)
deliberare su tutti gli altri argomenti
attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria .
Articolo 11 - Assemblea straordinaria
1.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a)
approvazione e modificazione dello statuto sociale e dei regolamenti sociali;
b)
atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
c)
scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
2.
La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il
consiglio direttivo.
3.
Potrà anche essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli
associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della
richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne
propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da
parte del consiglio direttivo.
Articolo 12 - Il Presidente
1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’ autonomia degli altri organi sociali. Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Convoca e presiede con diritto di voto il consiglio direttivo, previa formulazione dell’ordine del giorno, garantisce e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate.
5. Nel caso di sue dimissioni o
impedimento definitivo, il consiglio direttivo decade immediatamente e il vice
presidente è tenuto a convocare
l’assemblea nei modi e nei termini di cui al presente statuto.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
1.
Il consiglio direttivo è composto da un
minimo di…..ad un massimo di……. membri eletti nel numero stabilito
dall'assemblea ordinaria. Nomina nel proprio ambito il vicepresidente ed il
segretario con funzioni di tesoriere.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore.
3. E’ presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal vicepresidente.
4. E’ validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è
determinante il voto di chi presiede la seduta.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro
validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci
che ne facciano richiesta.
6. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.
7.
Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell' esercizio vengano a
mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, ad essi
subentreranno i primi dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che
abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere
eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il
consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea
utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno
in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri
sostituiti.
Art. 14 Compiti del Consiglio
Direttivo
Il
consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione ed esercita i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente
demandati all’assemblea. In particolare:
a)
delibera sulle domande di ammissione dei soci;
b)
predispone il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea;
c)
fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da convocare almeno una volta all'anno
e dell’ assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 6, 2° comma, e dell’art. 11;
d)
redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e)
adotta i provvedimenti disciplinari;
f)
delibera in merito alla scelta e all’attività dei maestri di scherma e degli
altri istruttori,
g)
stabilisce l’ammontare delle quote sociali;
h)
attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei
soci.
Articolo 15 Decadenza del Consiglio Direttivo
1. Il
consiglio direttivo decade:
a)
per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
b)
per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa
venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.
Articolo 16 - Cariche sociali
1.Il
presidente e i componenti del consiglio direttivo sono eletti dall’assemblea in
seduta ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili[1].
2.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, maggiorenni, purché tesserati
alla Federazione Italiana Scherma, in regola con il pagamento delle quote associative,
che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi
e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle
federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione
o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni.
3.
I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche
sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito
della Federazione Italiana Scherma.
Articolo 17 - Il segretario
Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo - 18 - Il rendiconto
economico finanziario
1. Il
consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario
dell’associazione da sottoporre all’approvazione assembleare.
2.Il
rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della
associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati.
3.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la
sede dell’associazione almeno otto giorni prima dell’assemblea ordinaria.
Articolo 19 - Anno sociale
L'anno
sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ciascun anno.
Articolo 20- Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali e non organizzate dall’associazione.
Articolo 21 - Clausola
compromissoria
1.
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci
medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale
costituito secondo quanto stabilito ai commi seguenti.
2.
Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, dei quali due da nominarsi uno
per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente,
da nominarsi d’accordo fra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente
della Commissione Unica d’ Appello della Federazione Italiana Scherma, il quale
provvederà anche a designare l’arbitro di parte qualora quest’ultima non vi
abbia provveduto.
3.
Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
4.
Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio
Arbitrale, salvo proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati
motivi.
5.
Per quanto non contemplato valgono le norme degli artt. 810-826 c.p.c..
Articolo 22 - Scioglimento
dell'Associazione
1. Nel
caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea straordinaria fissa le
modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore,
fissandone i poteri.
2. La
convocazione dell’assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione
potrà essere richiesta da almeno ¾ dei soci con diritto di voto e con
esclusione delle deleghe.
3. Lo
scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di
almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo
voto personale, con esclusione delle deleghe.
4. L'assemblea,
all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
5. Il
patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 23 - Norma di rinvio
Per
quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma a cui l’associazione è affiliata,
del Coni ed in subordine le norme del Codice Civile.
[1]