Arenzano, 21 gennaio ’06
Associazioni Sportive
Dilettantistiche – agevolazioni fiscali
Con decorrenza 2/11/2005 è scattato l’obbligo per tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche, d’iscrizione al registro telematico tenuto dal CONI, per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni, principalmente di natura tributaria, previste dall’art. 90 della legge 289/2002, e successive modificazioni.
Tale obbligo d’iscrizione deriva da quanto previsto dall’art. 7 della legge 136/2004, che ha ribadito la funzione centrale del CONI ( introdotta dal citato art.90 e poi temporaneamente sospesa dal Dlgs 72/2004), come unico certificatore dell’effettività dell’attività svolta dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche; tale certificazioni avviene attraverso la tenuta del Registro telematico
Tale Registro, istituito dal CONI in forma telematica e pubblicato sul sito www.coni.it, presenta le seguenti caratteristiche:
a) Il registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI e, oltre al riconoscimento delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, è utilizzato anche per la trasmissione delle informazioni all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal Dlgs 136/2004.
b) È suddiviso nelle tre sezioni:
- Associazioni Sportive Dilettantistiche senza personalità giuridica
- Associazioni Sportive Dilettantistiche con personalità giuridica
- Società Sportive Dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali, anche cooperative
c) E’ necessaria l’affiliazione ad almeno una delle Federazioni Sportive nazionali
d) Devono sussistere anche tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 90 della legge 289/2002, con riferimento soprattutto all’assenza di scopo di lucro e ai principi di trasparenza dell’organizzazione interna.
Relativamente alla procedura telematica d’iscrizione, è il legale rappresentante dell’Associazione a richiederla, autocertificando il possesso di tutti i requisiti richiesti.
A questo punto si determina un’iscrizione provvisoria, che deve essere validata dal Comitato Provinciale del CONI,, entro cinque giorni, a pena di decadenza, con l’iscrizioni definitiva al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.
In caso di mancata iscrizione, scattano tutta una serie di conseguenze di natura fiscale, che principalmente sono:
1) L’inapplicabilità delle disposizioni agevolative previste previste dalla legge 398/91 sulla determinazione del reddito d’impresa in maniera forfetaria, relative agevolazioni sulla liquidazione e versamento dall’Iva
2) La non qualificazione dei compensi e indennità erogati agli sportivi dilettantistici ( e ai collaboratori amministrativi, in dipendenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) tra i redditi diversi, con la conseguente perdita della franchigia attuale di € 7.500.
3) L’inapplicabilità della disposizione derogatoria prevista per la determinazione della base imponibile Irap
4) L’inapplicabilità delle agevolazioni previste in materia d’imposta di Registro
5) La non applicabilità del regime di favore a riguardo della qualificazione di Ente non Commerciale, prevista per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Dal momento che sono stati superati quei problemi tecnici, che inizialmente avevano impedito l’iscrizione al Registro telematico, si ritiene che le Società affiliate debbano procedere il più celermente possibile all’iscrizione, onde poter mantenere tutti i benefici della normativa vigente, e non incorrere nelle sanzioni che verrebbero comminate in caso di verifica da parte degli Uffici Finanziari.
Dott.Maurizio Annitto
Revisore dei Conti FIS