NORMATIVA FISCALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

L'art. 90 della legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002), ha introdotto alcune modifiche e novità al quadro normativo esistente; per quasi un anno e mezzo si era  attesa la pubblicazione di un decreto( di cui era disponibile la bozza di testo)per specificare i relativi regolamenti d'attuazione. Dopo questa lunga attesa, che di fatto aveva reso d'incerta applicazione molte delle novità , è intervenuta la legge 128 del 21/5/2004 pubblicata in G.U .lo stesso 21/5/2004, che ha cancellato la precedente previsione secondo cui l'effettiva operatività della disciplina era subordinata all'emanazione di uno o più regolamenti . Inoltre, con tale legge, sono stati abrogati i commi 20,21,22 dell'art 90, che prevedevano l'istituzione presso il Coni di un registro al quale le società sportive avrebbero dovuto iscriversi per godere delle agevolazioni.  

 

Con i  commi 17 e 18  sono introdotti una serie di principi generali, la maggioranza dei quali sono peraltro già attualmente previsti

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Viene testualmente detto che le " società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica ".

 

In pratica nella denominazione dovrà essere aggiunto l'indicazione " Associazione o Società dilettantistica" ed anche "sportiva" se non già precedentemente contenuta.

 

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Vediamo gli altri requisiti che devono essere espressamente previsti dallo statuto per essere considarata associazione sportiva dilettantistica:

 

a)    Denominazione sociale

b)    Oggetto sociale con specifico riferimento all’organizzazione d’attività sportiva dilettantistica  ( compresa attività didattica di avvio, aggiornamento, perfezionamento…)

c)     Attribuzione di rappresentanza legale dell’Ente

d)    Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche analoghe in società della medesima Federazione

e)     Assenza di fine di lucro e divieto assoluto di distribuzione fra gli associati, anche in forma indiretta dei proventi delle attività

f)      L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché delle loro modalità d’approvazione

g)    Principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati

h)    Devoluzioni ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della associazione( di cui vanno definite le modalità)

i)      Obbligo di conformarsi alle norme del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione

 

L'unica clausola non richiamata, ma necessaria a fini fiscali è quella della intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte , e la non rivalutabilità della stessa

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Qualora le società posseggano già  a statuto gli ulteriori requisiti sopra indicati, e debbano modificarlo solo per l’integrazione della denominazione, si potrà procedere con assemblea ordinaria e non straordinaria, trattandosi appunto d’integrazione e non di modifica. Dopo tale delibera il Presidente dell’Associazione dovrà recarsi all’Agenzia delle Entrate per comunicare tale variazione sia ai fini delle imposte dirette che Iva, allegando alla richiesta di variazione copia del verbale dell’Assemblea(entro 30 giorni dalla stessa)

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Qualora invece sia necessario  procedere anche a modifiche statutarie, si dovrà procedere ad assemblea straordinaria

 

In ogni caso, per ottemperare a quanto previsto nel Teso Unico per le imposte dirette e per l'Iva, si dovrà procedere alla registrazione all'ufficio del registro ( o andare dal notaio se la società è nata per atto pubblico)

 

Nulla viene detto circa i tempi d’adeguamento, né sulle sanzioni per un ritardo dello stesso; essendo la legge immediatamente applicativa, si consiglia d’eseguire al più presto tali variazioni, e comunque prima della riaffiliazione, per continuare a mantenere lo status d'associazione sportiva dilettantistica.

 

 

 

 

 Maurizio Annitto