NORMATIVA FISCALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L'art. 90 della legge finanziaria per il 2003 (legge
289/2002), ha introdotto alcune modifiche e novità al quadro normativo
esistente; per quasi un anno e mezzo si era
attesa la pubblicazione di un decreto( di cui era disponibile la bozza
di testo)per specificare i relativi regolamenti d'attuazione. Dopo questa lunga
attesa, che di fatto aveva reso d'incerta applicazione
molte delle novità , è intervenuta la legge 128 del 21/5/2004 pubblicata in G.U
.lo stesso 21/5/2004, che ha cancellato la precedente
previsione secondo cui l'effettiva operatività della disciplina era subordinata
all'emanazione di uno o più regolamenti . Inoltre, con tale legge, sono stati
abrogati i commi 20,21,22 dell'art 90, che prevedevano l'istituzione presso il Coni di un registro al quale le società sportive
avrebbero dovuto iscriversi per godere delle agevolazioni.
Con i commi 17 e 18
sono introdotti una serie di principi generali, la maggioranza dei quali
sono peraltro già attualmente previsti
.
Viene testualmente
detto che le " società e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica ".
In pratica nella denominazione dovrà essere aggiunto l'indicazione
" Associazione o Società dilettantistica" ed anche
"sportiva" se non già precedentemente
contenuta.
...
Vediamo gli
altri requisiti che devono essere espressamente previsti dallo statuto per
essere considarata associazione sportiva
dilettantistica:
a)
Denominazione sociale
b)
Oggetto sociale con
specifico riferimento all’organizzazione d’attività sportiva
dilettantistica ( compresa attività
didattica di avvio, aggiornamento, perfezionamento…)
c)
Attribuzione di
rappresentanza legale dell’Ente
d)
Divieto per gli
amministratori di ricoprire cariche analoghe in società della medesima Federazione
e)
Assenza di fine di lucro e
divieto assoluto di distribuzione fra gli associati, anche in forma indiretta
dei proventi delle attività
f)
L’obbligo di redazione di
rendiconti economico-finanziari, nonché delle loro
modalità d’approvazione
g)
Principi di democrazia ed
uguaglianza dei diritti degli associati
h)
Devoluzioni ai fini sportivi
del patrimonio in caso di scioglimento della associazione(
di cui vanno definite le modalità)
i)
Obbligo di conformarsi alle
norme del CONI, delle Federazioni e degli Enti di
Promozione
L'unica
clausola non richiamata, ma necessaria a fini fiscali è quella della intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte , e la non rivalutabilità della stessa
.
Qualora le società posseggano già
a statuto gli ulteriori requisiti sopra
indicati, e debbano modificarlo solo per l’integrazione della denominazione, si
potrà procedere con assemblea ordinaria e non straordinaria, trattandosi
appunto d’integrazione e non di modifica. Dopo tale delibera il Presidente
dell’Associazione dovrà recarsi all’Agenzia delle Entrate per comunicare tale
variazione sia ai fini delle imposte dirette che Iva, allegando alla richiesta
di variazione copia del verbale dell’Assemblea(entro 30 giorni dalla stessa)
.
Qualora invece
sia necessario procedere anche a
modifiche statutarie, si dovrà procedere ad assemblea straordinaria
In ogni caso,
per ottemperare a quanto previsto nel Teso Unico per le imposte dirette e per
l'Iva, si dovrà procedere alla registrazione all'ufficio del registro ( o
andare dal notaio se la società è nata per atto pubblico)
Nulla viene detto circa i tempi d’adeguamento, né sulle sanzioni
per un ritardo dello stesso; essendo la legge immediatamente applicativa, si
consiglia d’eseguire al più presto tali variazioni, e comunque prima della
riaffiliazione, per continuare a mantenere lo status d'associazione sportiva
dilettantistica.
Maurizio Annitto