ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

NOVITÀ FISCALI

(a cura del Dott. Maurizio Annitto, Consigliere federale FIS)

Di seguito si riportano, in maniera sintetica, le novità che erano inizialmente state inserite nel cosiddetto "Decreto Omnibus" all’art. 6, articolo che poi in sede di approvazione è stato sospeso.

Si pensa che le stesse modifiche verranno al più presto riproposte, e quindi può essere utile una prima visione.

  1. Estensione delle disposizioni del settore: le disposizioni contenute nella legge 398/91 vengono estese anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro.
  2. Limiti per l’applicazione del regime agevolato: il limite previsto dalla citata legge 398 viene portato a Euro 310.000 (il precedente era di Lire 360.000.000).
  3. Compensi per l’attività sportiva dilettantistica: in questo caso si deve registrare una interessante estensione rispetto a quanto previsto dalla legge 342/2000, in quanto tra i redditi diversi di cui all’art. 81 del DPR 917/86 oltre alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi, verrebbero ricompresi anche i compensi da collaborazioni coordinate e continuate di carattere amministrativo e gestionale resi in favore di associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre il limite dei compensi che non concorre alla formazione del reddito viene innalzato ad Euro 10.000.
  4. Detrazioni d’imposta persone fisiche: è previsto l’innalzamento del tetto di detraibilità per le persone fisiche sino ad Euro 2.500 (il precedente limite era di Lire 2.000.000), delle erogazioni liberali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (sempre che siano realizzate mediante il canale bancario).
  5. Detrazione/deducibilità per aziende: lo stesso innalzamento ad Euro 2.500 è previsto per la detrazione delle erogazioni da parte delle aziende, mentre è invariato il limite del 2% del reddito imponibile per la deducibilità.
  6. Ulteriore deducibilità: è previsto che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di associazioni sportive dilettantistiche di importo annuo inferiore ad Euro 300.000, costituiscano per l’azienda spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine e del prodotto del soggetto erogante.
  7. IRAP: i compensi di cui all’art. 81, precedentemente citati diventano deducibili ai fini di questa imposta.
  8. La perdita di qualifica di Ente non Commerciale: le associazioni sportive dilettantistiche vengono esentate dall’applicazione dei parametri previsti dall’art. 111 bis dpr 917/86, e quindi viene sancita una previsione assoluta di non commercialità.
  9. Requisiti generali: vengono previste le clausole che devono essere obbligatoriamente contenute negli atti costitutivi e statuti delle associazioni.
  10. Dipendenti pubblici: i dipendenti pubblici possono prestare attività presso le associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e previa comunicazione alla propria amministrazione. Possono però essere riconosciute, a questi soggetti, le indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, come sopra descritti.
  11. Registro delle Società sportive dilettantistiche: verrà istituito presso il CONI questo registro. Sarà importante questa iscrizione, che sarà necessaria per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura..