NOVITA’ FISCALI

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

La bozza della Legge Finanziaria 2003 ( approvata dalla camera ed in attesa di approvazione al senato) contiene, finalmente dopo lunga attesa all'art. 65, la riedizione del soppresso art. 6 del decreto "omnibus" ( d.l. 138 del 8/7/2002).

Rispetto alla precedente stesura vi sono alcune variazioni, per lo più in senso restrittivo, ma in ogni caso le novità sono di assoluto interesse per il mondo sportivo dilettantistico.

Vediamo ora di analizzare queste novità.

  1. Estensione delle disposizioni del settore
  2. Le disposizioni contenute nella legge 398/91 vengono estese anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro; ciò significa che ad esempio le norme di carattere agevolativo per la determinazione del reddito imponibile in maniera forfettizzata ( 3%) vengono in questo modo estese a questa forma societaria.

     

  3. Limiti per l'applicazione del regime agevolato
  4. Il limite previsto dalla citata legge 398 viene portato a € 250.000 ( il precedente era di £ 360.000.000). Da segnalare che nel soppresso art.6 il limite era di € 310.000. L'innalzamento è comunque rilevante.

     

  5. Compensi per attività sportiva dilettantistica
  6. In questo caso si deve registrare una interessante estensione rispetto a quanto previsto dalla legge 342/2000, in quanto tra i redditi diversi di cui all'art. 81 del DPR 917/86, oltre alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi, vengono ricompresi anche i compensi da " rapporti di collaborazioni coordinate e continuate di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale resi in favore di associazioni sportive dilettantistiche". Inoltre il limite dei compensi che non concorre alla formazione del reddito viene innalzato a € 7.500 ( da £. 10.000.000). Nella precedente stesura si parlava di € 10.000.

    In questo modo si viene a risolvere un problema per quello che riguarda quelle figure societarie ( segretario, magazziniere…..) che nell'iniziale applicazione della legge 133 erano contemplati, ma che poi erano stati esclusi nelle successive modifiche.

     

  7. Ritenuta su contributi
  8. La ritenuta del 4% a titolo di acconto, su contributi erogati ad associazioni sportive dilettantistiche, non deve essere operata dal CONI o dalle Federazioni Sportive ed Enti di Promozione

     

  9. Imposta di registro
  10. L'imposta di registro per gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione, si applica in misura fissa.

  11. Spese di pubblicità
  12. E' previsto che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di associazioni sportive dilettantistiche, e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nel settore giovanile, riconosciute da Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione, di importo annuo non superiore a € 200.000, "costituiscano per l'azienda spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine a del prodotto del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario". Rimane evidentemente da chiarire il trattamento da seguire per la liquidazione dell'Iva da parte delle associazioni in regime di legge 398/91; se infatti tali proventi vengono considerati corrispettivi per pubblicità, le regole attuali prevedono il versamento del 50% del tributo, mentre se si parla di sponsorizzazione la percentuale sale al 90%. Per importi rilevanti la differenza non è poca cosa

     

  13. Detrazioni d'imposta persone fisiche
  14. E' previsto l'innalzamento del tetto di detraibilità per le persone fisiche sino a € 1.500 ( il precedente limite era di £.2.000.000 - € 2.500 nella precedente versione), delle erogazioni liberali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche ( sempre che siano realizzate mediante il canale bancario)

     

  15. Detrazione/ deducibilità per aziende

E' stata eliminata questa possibilità, che esisteva precedentemente, nei limiti di £. 2.000.000 o del 2% del reddito imponibile. Era comunque una norma poco chiara da applicare. Ed è abbondantemente compensata dalla novità di cui al precedente punto 6)

  1. Irap
  2. I compensi di cui all'art.81, precedentemente citati diventano deducibili ai fini di questa imposta.

  3. La perdita di qualifica di Ente non Commerciale
  4. Le associazioni sportive dilettantistiche vengono esentate dall'applicazione dei parametri previsti dall'art.111 bis dpr 917/86, e quindi viene sancita una previsione assoluta di non commerciabilità

     

  5. Fondo di garanzia

Viene creato, presso il Credito Sportivo, un Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per mutui relativi a costruzioni, ampliamento, ecc… di impianti da parte di associazioni sportive dilettantistiche.

 

  1. Requisiti generali

Il comma 18 prevede che con uno o più regolamenti, dovranno essere individuati tutta una serie di principi generali, la maggioranza dei quali sono peraltro già attualmente previsti.

Viene testualmente detto che le " società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica "

Questo significa che molte società dovranno modificare gli statuti, per questo motivo, oltre che per quelli relativi a quanto di seguito indicato, e non ancora eventualmente contemplati dagli stessi.

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Infatti gli statuti dovranno prevedere:

  1. L'assenza di fine di lucro
  2. Rispetto dei principi di democrazia interna
  3. Organizzazione di attività sportiva dilettantistica ( compresa attività didattica di avvio, aggiornamento, perfezionamento…)
  4. Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche analoghe in società della medesima disciplina
  5. Gratuità delle cariche degli amministratori
  6. Devoluzioni ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della associazione
  7. Obbligo di conformarsi alle norme del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione

Inoltre saranno regolamentate le modalità di approvazione dello statuto e di riconoscimento e affiliazione alle Federazioni ed agli Enti di Promozione., ed i provvedimenti in caso di gravi irregolarità gestionali o di infrazioni verso l'ordinamento sportivo.

 

  1. Registro delle Società sportive dilettantistiche
  2. Verrà istituito presso il CONI questo registro, che potrà essere gestito anche in forma telematica, e che sarà diviso in sezioni a seconda della forma giuridica delle associazioni.

    Sarà importante questa iscrizione, che sarà necessaria per accedere "ai contributi pubblici di qualsiasi natura"

     

  3. Dipendenti pubblici
  4. I dipendenti pubblici avranno la possibilità di prestare attività presso le associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e previa comunicazione alla propria amministrazione. Potranno essere riconosciute, a questi soggetti, le indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, come sopra descritti. Questa norma permette finalmente di superare il problema attualmente esistente per questa categoria ( basti pensare agli insegnanti di educazione fisica). Purtroppo tale norma al momento non prevede la possibilità di attività di dipendenti pubblici presso le Federazioni o gli Enti di Promozione, lasciando aperti i molti problemi attuali ( ad esempio tecnici ed atleti di Polizia, Carabinieri…).

  5. Utilizzo degli impianti sportivi

L'ultimo comma previsto in legge finanziaria contiene enunciazioni importanti, non sotto il profilo fiscale, ma per il loro significato sociale. Viene infatti chiaramente previsto che tutti gli impianti sportivi degli enti locali deve essere aperti a tutti i cittadini ed alle associazioni sportive. Per quello che riguarda l'utilizzo degli impianti scolastici, viene sancito il principio che gli stessi "devono" essere messi a disposizione delle società sportive dilettantistiche (soddisfatte evidentemente le esigenze scolastiche, curriculari ed extracurricolari); è interessante notare come nella prima stesura al posto di " devono" fosse scritto "possono": la differenza non è cosa da poco.